Ora che il clima è più mite molti italiani stanno valutando la sostituzione degli infissi usufruendo di un allettante bonus.
La primavera è ormai iniziata da un pezzo, con buona pace del meteo ballerino, e molti di noi stanno approfittando delle temperature più miti per fare piccoli e grandi lavori di manutenzione domestica che in inverno, complice il freddo, è meglio evitare: dalle pulizie generali, alla sistemazione di balconi e terrazzi, fino a opere più impegnative come la sostituzione degli infissi. Usufruendo dell’apposito bonus a disposizione dei contribuenti italiani, infatti, è possibile fare un enorme passo avanti sul fronte dell’efficienza energetica domestica senza spendere più di tanto. Ma il cavillo è sempre dietro l’angolo.
Tra la platea dei potenziali interessati al bonus in questione, in particolare, c’è chi si chiede se sostituendo solo i vetri degli infissi della propria abitazione (e dunque non il telaio, le serrature, ecc.) sia comunque possibile usufruire della detrazione del 50%. Quali sono nel dettaglio le condizioni da rispettare per beneficiare dell’agevolazione? Ecco tutte le risposte.
A tal proposito vale la pena di richiamare quanto previsto dall’articolo 16-bis del Tuir, che alla lettera g del comma 1 indica, tra gli interventi effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni ammessi a detrazione, quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Tali lavori, sebbene corrispondenti a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi in detrazione anche se realizzati in assenza di opere edilizie vere e proprie. E la sostituzione dei vetri degli infissi rientra proprio in questa fattispecie. Ma c’è un ma.
Tuttavia, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale (che, lo ricordiamo, consiste in una detrazione pari al 50% spalmata nell’arco di dieci anni) è necessario possedere e all’occorrenza produrre una idonea documentazione (a partire dalla scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, secondo i limiti fissati dalla normativa (legge quadro sull’inquinamento acustico – legge n. 447/1995).
Di conseguenza, la risposta al quesito in esame è affermativa, ma solo ed esclusivamente se la scheda prodotto del costruttore certifica il soddisfacimento dei parametri fissati dalla legge di riferimento (si rimanda per tutti gli approfondimenti del caso al paragrafo 4 della circolare n. 121/1998).
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